Regolamento
Regolamento per l’accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo Orléans
Art. 1
(Oggetto e finalità)
- Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione dei Giardini d’Orléans (di seguito “Giardini”) in sicurezza e in modo da preservare il patrimonio storico-artistico e vegetale – zoologico.
Art. 2
(Obblighi e accesso dei visitatori)
- E’ fatto obbligo ai visitatori di assumere comportamenti consapevoli del valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei Giardini e comunque rispettosi del patrimonio naturale e zoologico in essi contenuto.
- L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se accompagnati dal proprio genitore o da un parente o da altro soggetto autorizzato, comunque maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo, l’accesso e la fruizione sono consentiti con la presenza e sotto la responsabilità dei docenti o accompagnatori autorizzati, che ne assicurano la sorveglianza. Il personale addetto alla custodia e vigilanza dei Giardini è autorizzato ad effettuare ogni utile accertamento al riguardo.
- In particolare, i visitatori dovranno:
a) mantenere un abbigliamento curato e rispettoso che rifletta la solennità del luogo;
b) mantenere comportamenti conformi all’ordine e alla quiete pubblica e al buon costume;
c) astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni, sotto qualunque forma, al patrimonio naturalistico e artistico nonché agli arredi dei Giardini;
d) astenersi dal fumare e da ogni comportamento che possa provocare rischio di incendio, bere bevande alcoliche ed introdurre contenitori in vetro;
e) astenersi dal somministrare qualsiasi alimento agli animali e, in generale, da ogni comportamento che possa recare disturbo alla serenità e all’incolumità degli stessi;
f) astenersi dal portare con sé cani o animali in genere, anche se al guinzaglio o muniti di museruola, con l’eccezione dei cani guida per i non vedenti;
g) astenersi dall’entrare nelle vasche o gettare qualsiasi cosa all’interno delle stesse, dall’utilizzare coriandoli o similari oggetti festosi; dal calpestare le aiuole, le siepi, dal cogliere fiori, estirpare piante e salire sulle panchine, avendo cura di camminare solo lungo i viali e i percorsi prestabiliti, senza addentrarsi in aree interdette al pubblico;
h) depositare eventuali rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori;
i)astenersi da attività di questua sotto qualsiasi forma;
l)astenersi dallo svolgere qualsiasi attività di natura pubblicitaria, commerciale o di pubblico intrattenimento senza preventiva autorizzazione;
m)attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e di chiusura, alle indicazioni fornite ed alle prescrizioni di volta in volta impartite dal personale addetto alla vigilanza ed alla custodia dei Giardini; - L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uso alle persone con disabilità. Non è consentito introdurre all’interno dei Giardini: motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, palloni, aquiloni e qualsiasi tipologia di oggetto che possa arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. L’accesso può essere autorizzato solo ai mezzi di soccorso o ai veicoli destinati ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Giardini e delle relative infrastrutture.
- Non sono consentite fotografie e/o riprese video anche con l’ausilio di droni e supporti per eventi o ricorrenze (battesimi, cresime, matrimoni, anniversari, diplomi, lauree etc.) ad eccezione di quelle per uso strettamente individuale o preventivamente autorizzate. Ogni altra forma di produzione e diffusione di immagini e filmati aventi natura commerciale o comunque remunerativa è vietata.
- Il personale addetto pone in essere ogni iniziativa o misura utile all’ordinato svolgimento delle visite, nel rispetto dello stato dei luoghi, del patrimonio vegetale e zoologico nonché delle vigenti normative e delle presenti disposizioni.
Art. 3
(Apertura ed orari consentiti. Festività)
- I giorni e gli orari di accesso ai Giardini, sono stabiliti dal Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, e pubblicati sul sito internet I Giardini del Palazzo d’Orleans |, sul sito Istituzionale della Presidenza della Regione, e affissi all’ingresso del Sito.
- I Giardini, di norma, sono aperti tutto l’anno tranne il lunedì e nelle giornate di apertura straordinaria rese note tramite il sito ufficiale.
- L’Amministrazione può disporre variazioni agli itinerari, ai giorni ed agli orari di apertura in caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di interventi di riqualificazione, di condizioni meteorologiche avverse o esigenze di ordine pubblico e comunque in ogni altra circostanza che imponga restrizioni ai visitatori, delle quali sarà data comunicazione con mezzi idonei.
Art. 4
(Gestione, vigilanza e custodia dei Giardini. Sanzioni)
- Il coordinamento dell’attività di gestione dei Giardini è affidato al Servizio 2 del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, che sovrintende al rispetto delle previsioni del presente Regolamento.
- Alla vigilanza e custodia dei Giardini provvede il personale della Presidenza della Regione – Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali.
- Il personale di cui al comma 2 è, altresì, preposto alla prevenzione dei comportamenti contrari alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei visitatori.
- E’ fatto obbligo ai visitatori di conformarsi alle disposizioni impartite dal predetto personale per l’ordinata fruizione dei Giardini.
- Il personale di presidio dei Giardini è autorizzato, se necessario, ad inibire l’ingresso o la permanenza all’interno degli stessi a chiunque adotti comportamenti inappropriati.
- Il Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali e la Presidenza della Regione declinano ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni a persone e a cose che dovessero verificarsi a seguito di comportamenti non rispettosi delle prescrizioni del presente regolamento.
- E’ facoltà dell’Amministrazione Regionale porre in essere tutti i poteri di intervento previsti dall’Ordinamento regionale per la custodia del proprio patrimonio, incluso, ove occorra, avvalersi del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
- Alle violazioni delle prescrizioni del presente regolamento si applicherà, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria che sarà proporzionata alla violazione arrecata. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è l’ Amministrazione Regionale.
- E’ fatta salva l’attivazione di ogni ulteriore azione finalizzata ad ottenere l’eventuale risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale ed alle attrezzature dei Giardini, e di ogni eventuale denuncia alle Autorità competenti qualora i comportamenti dei trasgressori integrino fattispecie aventi rilevanza di reato.
Scarica la Determina del 11.11.2025
Normativa CITES – Protezione delle specie di fauna e flora
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o C.I.T.E.S., dall’inglese Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, è una convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio 1975.
Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell’habitat).
La C.I.T.E.S. è parte delle attività ONU per l’ambiente (UNEP) e la sua attuazione è a carico dei singoli Stati partecipanti. Hanno aderito alla convenzione quasi tutti i membri dell’ONU, ad eccezione di Corea del Nord, Haiti, Kiribati, Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Sudan del Sud, Timor Est e Tuvalu. Le Parti della convenzione sono in tutto 185 (184 Stati e l’Unione Europea); l’ultima adesione è quella del Turkmenistan, avvenuta il 20 novembre 2024 ed efficace dal 2 gennaio 2025.
Le specie protette
Gli elenchi ufficiali delle specie protette dalla convenzione (formalmente chiamate specimen) sono periodicamente aggiornati. La convenzione distingue tre categorie di specie:
- Specie protette in senso stretto (ogni commercio è proibito; l’uso può essere concesso solo in circostanze eccezionali).
- Specie soggette a controllo (il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza ed è soggetto ad autorizzazione tramite certificato C.I.T.E.S.).
- Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri (tipicamente per nazioni che cercano di proteggere particolari specie endemiche).
La convenzione, in generale, non esclude che gli Stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi di quelli stipulati dalla convenzione stessa.
In Europa
La Convenzione di Washington (firmata nel 1973 e in vigore dal 1975) è stata recepita nell’ordinamento comunitario dal regolamento (CEE) n. 3626/82, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, che ha fornito un elenco di circa 30.000 specie protette, di cui 25.000 animali, aumentate a 35.000 dal Regolamento (CE) n. 407/2009.
In Italia
In Italia la convenzione è in vigore dal 1980. Con la legge n. 150 del 7 febbraio 1992 la sua applicazione fu affidata ai ministeri allora competenti: ambiente, finanze, commercio con l’estero, agricoltura e foreste. Oggi l’Autorità di gestione è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), mentre licenze e certificati sono rilasciati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
La “Commissione Scientifica per l’attuazione della CITES” è istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è presieduta dal ministro o da un suo delegato ed è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale.
Operativamente la gestione è svolta dal servizio CITES. Inizialmente faceva parte del Corpo forestale dello Stato ed era dotato di un centro di coordinamento (a Roma) e 40 uffici periferici. Il centro di coordinamento controllava l’attività degli uffici locali (eventualmente emanando direttive) e manteneva i rapporti con enti e organismi internazionali. Gli uffici periferici erano suddivisi in 24 Servizi Cites Territoriali (SCT) e 16 Nuclei Operativi Cites (NOC). I primi si occupavano di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale; i secondi, operativi presso le dogane, eseguivano verifiche merceologiche, controlli documentali e verifica delle movimentazioni commerciali.
Dal 1° gennaio 2017, con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, il servizio CITES è passato al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. L’attività sul territorio è affidata ai 35 nuclei carabinieri CITES e 11 distaccamenti, mentre al Corpo della Guardia di Finanza è delegato il controllo doganale sugli esemplari di flora e fauna sottoposti a tutela dalla Convenzione di Washington e dalla normativa attuativa nazionale e comunitaria.
Obiettivi
La Convenzione di Washington (CITES) è una convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata nel 1973 ed entrata in vigore nel 1975. Lo scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.
Sono elencate negli elenchi (Appendici) della CITES, con diversi gradi di protezione, oltre 40.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi che morti, le parti (come l’avorio e la pelle) ed i prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici attraverso l’emissione di licenze e certificati.
La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione Europea per la CITES sono:
- regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato;
- regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- regolamento (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione;
- regolamento (UE) 2025/6 del 6 gennaio 2025 che vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche.
Tali regolamenti costituiscono il quadro normativo per la disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell’UE. Il Reg. (CE) n. 338/97 prevede quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A a C ma per le quali l’importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza. Per conformarsi agli altri strumenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli, alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.
L’Italia ha ratificato la Convenzione di Washington con la legge 19 dicembre 1975, n. 874 (PDF) e, ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l’Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. L’Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione e per l’emissione dei certificati è rappresentata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri. Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti UE e della normativa nazionale sono affidate al Raggruppamento Carabinieri CITES sul territorio e alla Guardia di Finanza negli spazi doganali.
L’Italia ha disciplinato i reati relativi all’applicazione della Convenzione e dei regolamenti UE con la Legge 7 febbraio 1992 n. 150; la stessa norma prevede alcune misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione e dai regolamenti UE, quali il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e l’obbligo di tenuta di un registro per le attività commerciali che detengano esemplari vivi, morti, parti o derivati di specie elencate negli allegati A e B del Reg. (CE) n. 338/97.
Fonti
Wikipedia, voce «Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione» – testo rielaborato, licenza CC BY-SA 4.0.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, «CITES – Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione».
Segretariato CITES: elenco delle Parti e adesione del Turkmenistan.
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